Il marketing dei prodotti a tabacco riscaldato è fuori controllo, la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco è la cura
La Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco, emanata nel 2004 e ratificata dall’Italia nel 2008 (L 75/2008) precede di diversi anni la messa in commercio dei prodotti a tabacco riscaldato (Heated Tobacco Products, HTP). Questo spiega perché le norme vigenti in Italia hanno bisogno di una manutenzione. La Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco offre il quadro normativo di riferimento.
Marketing fuori controllo

Le aziende produttrici di tabacco eludono il controllo sul marketing, come il divieto di pubblicità.
Una scappatoia importante è quella di considerare il dispositivo che scalda il tabacco un prodotto elettronico come un altro, oscurando il fatto che quel dispositivo serve unicamente a consumare il tabacco e quindi è una componente del prodotto a tabacco riscaldato. (1)
Un’altra opportunità che le aziende hanno sfruttato, è stata quella offerta dai social media, con tutorial e recensioni (2, 3), impiego di influencer (4), feste (5), community (6). Si tratta di media senza regole, un paradiso per i pubblicitari e per le aziende del tabacco.
Infine, la pubblicità dei prodotti a tabacco riscaldato è approdata negli sport motoristici e anche, in forme occulte, in TV.
Cosa dice la Convenzione
La Convenzione quadro dell’OMS sul controllo del tabacco fornisce ai Paesi aderenti le indicazioni per emanare la legislazione nazionale, compresi i divieti sulla pubblicità ingannevole (articolo 11) e su imballaggi ed etichettatura fuorvianti (Articolo 13).

Nel 2018 la COP8 (Conference Of Parties n. 8) della Convenzione ha emesso la Decisione FCTC/COP8 (22) relativa ai nuovi prodotti del tabacco, in cui si richiede all’OMS di effettuare una relazione completa sull’impatto di questi prodotti sulla salute, la dipendenza, l’attrattività e sul loro ruolo nella decisione di iniziare o smettere di fumare. Viene inoltre stabilito che gli Stati membri della convenzione prendano in considerazione misure volte a:
• prevenire l’iniziazione a questo tipo di prodotti;
• applicare adeguate politiche relative alla pubblicità;
• proteggere dall’esposizione alle emissioni;
• estendere anche ad essi la legislazione antifumo;
• regolamentare i nuovi prodotti del tabacco.
Successivamente, in diverse occasioni, il Ministero della Salute ha esplicitato una posizione contraria all’impiego di HTP come strumento di una strategia di prevenzione del tabagismo. (1, 2, 3)
La legislazione Italiana deve chiarire che cosa si intende per prodotto del tabacco
Le aziende produttrici di tabacco eludono il controllo sul marketing. Una scappatoia importante è quella di considerare il dispositivo che scalda il tabacco un prodotto elettronico come un altro, oscurando il fatto che quel dispositivo serve soltanto a consumare il tabacco.

E’ necessario eliminare le ambiguità della norma includendo in modo esplicito gli HTP tra i prodotti del tabacco.
Si può fare modificando la definizione, ad esempio: “prodotti realizzati con tabacco per essere consumati con qualsiasi mezzo o dispositivo”. In alternativa, si potrebbe semplicemente aggiungere un chiarimento: “la definizione di prodotti del tabacco include anche altre componenti di un prodotto che sono funzionali al consumo di tabacco”.
La Convenzione (Art. 1 lettera c) definisce “pubblicità e promozione del tabacco” come “qualsiasi forma di comunicazione commerciale, raccomandazione o azione con lo scopo, l’effetto o il probabile effetto di promuovere un prodotto del tabacco o l’uso del tabacco, direttamente o indirettamente”.
E, applicando l’articolo 13 (par. 2):
qualsiasi pubblicità o promozione di IQOS o glo, comprese in particolare le promozioni del solo dispositivo o qualsiasi altro componente, che è stato separato per scopi di marketing dagli stick di tabacco, promuove il tabacco perché si promuove un prodotto il cui unico e specifico scopo è quello di promuovere l’uso degli stick di tabacco (HEETS e neo sticks).
L’articolo 11 impone alle parti di adottare misure che vietino l’imballaggio e l’etichettatura che promuove un prodotto del tabacco “con qualsiasi mezzo che sia falso, fuorviante, ingannevole o che possa creare un’impressione errata sulle sue caratteristiche, effetti sulla salute, pericoli o emissioni”, compreso qualsiasi segno figurativo o altro “che direttamente o indirettamente crea la falsa impressione che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri prodotti del tabacco”.
… in conclusione
Il marketing del tabacco riscaldato aggira spudoratamente i divieti di pubblicità della legislazione italiana e utilizza informazioni non fondate che confondono il consumatore, in particolare quella che il rischio associato all’uso di questi prodotti è ridotto o trascurabile. Questi prodotti sono tossici e provocano una grave dipendenza e non sono raccomandati per smettere di fumare. Le vendite di questi prodotti in Italia aumentano in maniera esponenziale.
E’ urgente decidere e attuare politiche di controllo e la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco, in particolare con gli articoli 11 e 13 e con le decisioni della COP 8, fornisce gli strumenti.
Fonte
Lempert, Lauren & Glantz, Stanton. (2018). Heated tobacco product regulation under US law and the FCTC.
Tobacco control. 27.10.1136/tobaccocontrol-2018-054560.